IMU - Imposta Municipale Propria

IMU 2023
La scadenza per il versamento in acconto è il 16 giugno 2023.
La scadenza per il versamento a saldo è il 16 dicembre 2023.

Aliquote:
Le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023 sono state approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 29.12.2022:
• abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: aliquota pari al 5,5 per mille;

• fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo zero per mille;

• fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;

• fabbricati in categoria catastale D/1: aliquota pari al 10,8 per mille (comprensiva della ex maggiorazione TASI pari allo 0,2 per mille);

• terreni agricoli: esenti;

• aree fabbricabili: aliquota pari al 9,1 per mille;

• fabbricati ed immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,1 per mille;

• assimilazione all’abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ed eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all’abitazione;

• esenzione per gli immobili dati al Comune di Piansano con comodato gratuito registrato, destinati esclusivamente all’esercizio dei compiti istituzionali;

• detrazione d’imposta pari ad € 200,00 per unità immobiliare in categoria A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché per le relative pertinenze e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

Il versamento potrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
G571 è il codice catastale del Comune di Piansano
3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune

Al seguente link è possibile effettuare il calcolo dell'IMU dovuta e stampare i modelli F24, VERIFICANDO SEMPRE CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE COINCIDANO CON QUELLE DEL COMUNE DI PIANSANO.
https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=G571




Regolamento IMU

Si ricorda che:
A seguito della sentenza 209 del 2022 della Corte Costituzionale, l'esenzione IMU per abitazione principale spetta anche nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi di proprietà o usufrutto.

L'art. 1, commi 81 e 82, della legge di bilancio 2023 (197/2022) prevede l'esenzione per le case occupate. Sono quindi esenti nel pagamento dell'IMU gli immobili non utilizzabili, né disponibili per la cui occupazione abusiva sia stata presentata un regolare denuncia all'autorità giudiziaria o sia iniziata un'azione giudiziaria penale.

il comma 48 della Legge 179/2020 L'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- Legge di Bilancio 2022)- prevede la riduzione al 50% dell'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

- Esenzione IMU "Beni merce” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato;

- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.

- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A (esclusa A10), C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55

- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7

- la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=G571.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.


Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Piansano anche telefonicamente al numero 0761 450832 int. 2



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IMU 2022
La scadenza per il versamento in acconto è il 16 giugno 2022.
La scadenza per il versamento a saldo è il 16 dicembre 2022.

Aliquote:
Le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022 sono state approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 28.12.2021:
• abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: aliquota pari al 5,5 per mille;

• fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo zero per mille;

• fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;

• fabbricati in categoria catastale D/1: aliquota pari al 10,8 per mille (comprensiva della ex maggiorazione TASI pari allo 0,2 per mille);

• terreni agricoli: esenti;

• aree fabbricabili: aliquota pari al 9,1 per mille;

• fabbricati ed immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,1 per mille;

• assimilazione all’abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ed eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all’abitazione;

• esenzione per gli immobili dati al Comune di Piansano con comodato gratuito registrato, destinati esclusivamente all’esercizio dei compiti istituzionali;

• detrazione d’imposta pari ad € 200,00 per unità immobiliare in categoria A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché per le relative pertinenze e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

Il versamento potrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
G571 è il codice catastale del Comune di Piansano
3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al ComuneIMU 2016
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune

Al seguente link è possibile effettuare il calcolo dell'IMU dovuta e stampare i modelli F24, VERIFICANDO SEMPRE CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE COINCIDANO CON QUELLE DEL COMUNE DI PIANSANO.
https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=G571




Regolamento IMU

Si ricorda che:
- L'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- Legge di Bilancio 2022). Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%

- Esenzione IMU "Beni merce” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

- Abitazione principale (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021). La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale. La dichiarazione per l’anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.

- Esenzione immobili Cat. D3 (art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020). Per il 2022, così come per il Saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato;

- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.

- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A (esclusa A10), C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55

- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7

- la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=G571.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.


Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Piansano anche telefonicamente al numero 0761 450832 int. 2



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IMU 2021
La scadenza per il versamento in acconto è il 16 giugno 2021.
La scadenza per il versamento a saldo è il 16 dicembre 2021.

Aliquote:
Le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021 sono state approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 30.12.2020:
• abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: aliquota pari al 5,5 per mille;

• fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo zero per mille;

• fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,5 per mille;

• fabbricati in categoria catastale D/1: aliquota pari al 10,8 per mille (comprensiva della ex maggiorazione TASI pari allo 0,2 per mille);

• terreni agricoli: esenti;

• aree fabbricabili: aliquota pari al 9,1 per mille;

• fabbricati ed immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,1 per mille;

• assimilazione all’abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ed eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all’abitazione;

• esenzione per gli immobili dati al Comune di Piansano con comodato gratuito registrato, destinati esclusivamente all’esercizio dei compiti istituzionali;

• detrazione d’imposta pari ad € 200,00 per unità immobiliare in categoria A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché per le relative pertinenze e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

Il versamento potrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
G571 è il codice catastale del Comune di Piansano
3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al ComuneIMU 2016
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune

Al seguente link è possibile effettuare il calcolo dell'IMU dovuta e stampare i modelli F24, VERIFICANDO SEMPRE CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE COINCIDANO CON QUELLE DEL COMUNE DI PIANSANO.
https://www.riscotel.it/calcoloimu/?ANNO=2021&comune=G571




Regolamento IMU

Si ricorda che:
La Legge di Bilancio 2021 comma 599 dell'articolo 1 ha previsto l'esenzione della prima rata IMU 2021 per alcune categorie di immobili:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.

- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato;

- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.

- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A (esclusa A10), C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55

- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7

- la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=G571.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.


Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Piansano anche telefonicamente al numero 0761 450832 int. 2



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IMU 2020

Il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che, per l'IMU 2020, la prima rata da corrispondere e' pari
alla meta' di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019


Il versamento in acconto dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2020.

Aliquote:

1. aliquota 5,50 per mille per le abitazioni principali in categoria A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

2. aliquota 10,6 per mille per tutti gli immobili in categoria catastale D/1;

3. esenzione per le abitazioni principali, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (C/2, C/6, C/7), anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; tale esenzione non opera per quanto già indicato al precedente punto 1;

4. esenzione per i fabbricati rurali strumentali;

5. esenzione per i terreni agricoli;

6. aliquota 1,50 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

7. aliquota ordinaria del 9,10 per mille per le aree edificabili e per tutti gli altri immobili non individuati nei punti precedenti.

Detrazioni di imposta:
€ 200,00 per unità immobiliare in categoria A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Il versamento potrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
G571 è il codice catastale del Comune di Piansano
3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al ComuneIMU 2016
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune

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IMU 2019

Download Regolamento IUC (IMU TASI TARI)

Con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 31.12.2018 sono state stabilite le aliquote IMU 2019.

Il versamento dovrà essere effettuato:
Acconto 17 giugno 2019
Saldo 16 dicembre 2019

Aliquote

1. aliquota 4,00 per mille per le abitazioni principali in categoria A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

2. aliquota 10,6 per mille per tutti gli immobili in categoria catastale D/1;

3. esenzione per le abitazioni principali, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (C/2, C/6, C/7), anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; tale esenzione non opera per quanto già indicato al precedente punto 1;

4. esenzione per i fabbricati rurali strumentali;

5. esenzione per i terreni agricoli;

6. aliquota ordinaria del 7,6 per mille per le aree edificabili e per tutti gli altri immobili non individuati nei punti precedenti.

Detrazioni di imposta:
€ 200,00 per unità immobiliare in categoria A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

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IMU 2018

Download Regolamento IUC (IMU TASI TARI)

Con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 31.03.2018 sono state stabilite le aliquote IMU 2018.

Il versamento dovrà essere effettuato:
Acconto 18 giugno 2018
Saldo 17 dicembre 2018

Aliquote

1. aliquota 4,00 per mille per le abitazioni principali in categoria A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

2. aliquota 10,6 per mille per tutti gli immobili in categoria catastale D/1;

3. esenzione per le abitazioni principali, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (C/2, C/6, C/7), anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; tale esenzione non opera per quanto già indicato al precedente punto 1;

4. esenzione per i fabbricati rurali strumentali;

5. esenzione per i terreni agricoli;

6. aliquota ordinaria del 7,6 per mille per le aree edificabili e per tutti gli altri immobili non individuati nei punti precedenti.

Detrazioni di imposta:
€ 200,00 per unità immobiliare in categoria A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.


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IMU 2017

Acconto 16 giugno 2017
Saldo 18 dicembre 2017

Aliquote 2017
Con delibera del Consiglio Comunale n.8 del 25/03/2017 sono state stabilite le aliquote e detrazioni da utilizzare per l'IMU 2017:

1. aliquota 4,00 per mille per le abitazioni principali in categoria A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

2. aliquota 10,6 per mille per tutti gli immobili in categoria catastale D/1;

3. esenzione per le abitazioni principali, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (C/2, C/6, C/7), anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; tale esenzione non opera per quanto già indicato al precedente punto 1;

4. esenzione per i fabbricati rurali strumentali;

5. esenzione per i terreni agricoli;

6. aliquota ordinaria del 7,6 per mille per le aree edificabili e per tutti gli altri immobili non individuati nei punti precedenti.

Detrazioni di imposta:
€ 200,00 per unità immobiliare in categoria A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
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IMU 2016

Aliquote 2016
Con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 30.04.2016 sono state stabilite le aliquote e detrazioni da utilizzare per l'IMU 2016:

1. aliquota 4,00 per mille per le abitazioni principali in categoria A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

2. aliquota 10,6 per mille per tutti gli immobili in categoria catastale D/1;

3. esenzione per le abitazioni principali, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (C/2, C/6, C/7), anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; tale esenzione non opera per quanto già indicato al precedente punto 1;

4. esenzione per i fabbricati rurali strumentali;

5. esenzione per i terreni agricoli;

6. aliquota ordinaria del 7,6 per mille per le aree edificabili e per tutti gli altri immobili non individuati nei punti precedenti.

Detrazioni di imposta:
€ 200,00 per unità immobiliare in categoria A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
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IMU 2015

Aliquote 2015
Con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 29.07.2015 sono state stabilite le aliquote e detrazioni da utilizzare per l'IMU 2015:

aliquota 4,00 per mille per le abitazioni principali in categoria A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- aliquota 10,6 per mille per tutti gli immobili in categoria catastale D/1;

- esenzione per le abitazioni principali, con esclusione delle abitazioni in categoria A1, A8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;