TASI


TASI-2020

La legge n. 160 del 27.12.2019 Art. 1 comma 738 ha abrogato la TASI con decorrenza 01.01.2020.


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ALIQUOTE TASI 2019

Il versamento dovrà essere effettuato:
Acconto:17 giugno 2019
Saldo: 16 dicembre 2019

Con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 31/12/2018 sono state stabilite le aliquote e detrazioni da utilizzare per l'anno 2019 del tributo per i servizi indivisibili (TASI):
1. aliquota 1,5 per mille per le aree edificabili, altri fabbricati, e per tutti gli altri immobili non compresi nei punti successivi;
2. aliquota 1,5 per mille per le abitazioni principali in categoria A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
3. aliquota 1,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
4. aliquota 0,2 per mille per tutti gli immobili in categoria catastale D/1;
5. aliquota 0,00 (zero) per i “proprietari o titolari di altro diritto reale” di abitazioni principali in categoria diversa dalle A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (C/2, C/6, C/7), anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
6. aliquota 0,00 (zero) per gli “utilizzatori” di abitazioni principali in categoria diversa dalle A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (C/2, C/6, C/7), anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
7. aliquota 0,00 (zero) per i fabbricati rurali strumentali;
8. aliquota 0,00 (zero) per le unità immobiliari “equiparate“ alle abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal proprietario o titolare di altro diritto reale, l’occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il proprietario o titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo.

Download Regolamento IUC (IMU TASI TARI)

Il versamento dell’imposta dovrà essere eseguito utilizzando il modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando i seguenti Codici Tributo
• 3958 Tasi su Abitazione principale e pertinenze
• 3959 Tasi su Fabbricati rurali ad uso strumentale
• 3960 Tasi su Aree fabbricabili
• 3961 Tasi per altri fabbricati”
Il codice Comune da indicare è G571.

E’ possibile effettuare il calcolo della TASI e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune di Piansano con ANUTEL all’indirizzo http://www.riscotel.it/calcoloiuc2019/
VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE

Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Piansano anche telefonicamente al numero 0761 450832 int. 12
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ALIQUOTE TASI 2018

Il versamento dovrà essere effettuato:
Acconto:18 giugno 2018
Saldo: 17 dicembre 2018

Con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 31/03/2018 sono state stabilite le aliquote e detrazioni da utilizzare per l'anno 2018 del tributo per i servizi indivisibili (TASI):
1. aliquota 1,5 per mille per le aree edificabili, altri fabbricati, e per tutti gli altri immobili non compresi nei punti successivi;
2. aliquota 1,5 per mille per le abitazioni principali in categoria A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
3. aliquota 1,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
4. aliquota 0,2 per mille per tutti gli immobili in categoria catastale D/1;
5. aliquota 0,00 (zero) per i “proprietari o titolari di altro diritto reale” di abitazioni principali in categoria diversa dalle A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (C/2, C/6, C/7), anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
6. aliquota 0,00 (zero) per gli “utilizzatori” di abitazioni principali in categoria diversa dalle A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (C/2, C/6, C/7), anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
7. aliquota 0,00 (zero) per i fabbricati rurali strumentali;
8. aliquota 0,00 (zero) per le unità immobiliari “equiparate“ alle abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal proprietario o titolare di altro diritto reale, l’occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il proprietario o titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo.


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ALIQUOTE TASI 2017

Il versamento dovrà essere effettuato:
Acconto:16 giugno 2017
Saldo: 18 dicembre 2017

Con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 25/03/2017 sono state stabilite le aliquote e detrazioni da utilizzare per l'anno 2017 del tributo per i servizi indivisibili (TASI):
1. aliquota 1,5 per mille per le aree edificabili, altri fabbricati, e per tutti gli altri immobili non compresi nei punti successivi;
2. aliquota 1,5 per mille per le abitazioni principali in categoria A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
3. aliquota 1,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
4. aliquota 0,2 per mille per tutti gli immobili in categoria catastale D/1;
5. aliquota 0,00 (zero) per i “proprietari o titolari di altro diritto reale” di abitazioni principali in categoria diversa dalle A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (C/2, C/6, C/7), anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
6. aliquota 0,00 (zero) per gli “utilizzatori” di abitazioni principali in categoria diversa dalle A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (C/2, C/6, C/7), anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
7. aliquota 0,00 (zero) per i fabbricati rurali strumentali;
8. aliquota 0,00 (zero) per le unità immobiliari “equiparate“ alle abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal proprietario o titolare di altro diritto reale, l’occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il proprietario o titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo.

Download Regolamento

Il versamento dell’imposta dovrà essere eseguito utilizzando il modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando i seguenti Codici Tributo
• 3958 Tasi su Abitazione principale e pertinenze
• 3959 Tasi su Fabbricati rurali ad uso strumentale
• 3960 Tasi su Aree fabbricabili
• 3961 Tasi per altri fabbricati”
Il codice Comune da indicare è G571.

E’ possibile effettuare il calcolo della TASI e stampare il modello F24 all’indirizzo http://www.riscotel.it/calcoloiuc2017/?comune=G571
VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE

Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Piansano anche telefonicamente al numero 0761 450832 int. 12
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TASI 2016

ALIQUOTE TASI 2016
Con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 30.04.2016 sono state stabilite le aliquote e detrazioni da utilizzare per l'anno 2016 del tributo per i servizi indivisibili (TASI):
1. aliquota 1,5 per mille per le aree edificabili, altri fabbricati, e per tutti gli altri immobili non compresi nei punti successivi;
2. aliquota 1,5 per mille per le abitazioni principali in categoria A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
3. aliquota 1,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
4. aliquota 0,2 per mille per tutti gli immobili in categoria catastale D/1;
5. aliquota 0,00 (zero) per i “proprietari o titolari di altro diritto reale” di abitazioni principali in categoria diversa dalle A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (C/2, C/6, C/7), anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
6. aliquota 0,00 (zero) per gli “utilizzatori” di abitazioni principali in categoria diversa dalle A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (C/2, C/6, C/7), anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
7. aliquota 0,00 (zero) per i fabbricati rurali strumentali;
8. aliquota 0,00 (zero) per le unità immobiliari “equiparate“ alle abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal proprietario o titolare di altro diritto reale, l’occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il proprietario o titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo.
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TASI 2015
- aliquota 1,5 per mille per le aree edificabili, altri fabbricati, abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, e per tutti gli altri immobili non compresi nei punti successivi;

- aliquota 0,2 per mille per tutti gli immobili in categoria catastale D/1;

- aliquota 0,00 (zero) per i fabbricati rurali strumentali

- aliquota 0,00 (zero) per le unità immobiliari “ equiparate “ alle abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal proprietario o titolare di altro diritto reale, l’occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il proprietario o titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo.